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I nodi vengono al pettine

1. QUANDO I GIUDICI VIOLANO LA LEGGE
Per la seconda volta in pochi mesi un giudice civile ha stabilito che la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni prodotti con la fecondazione extracorporea deve essere eseguita a richiesta della coppia di genitori timorosi di generare un figlio affetto da patologie genetiche di cui uno di essi è portatore; il giudice fiorentino ha stabilito anche il diritto della donna a vedersi trasferito un solo embrione se la gravidanza trigemina è pericolosa per la sua salute.

Molte cose si possono dire sulle pronunce dei Tribunali di Cagliari e di Firenze (di questa seconda non si conosce ancora la motivazione): violano senza dubbio la legge, permettendo la ricerca e la manipolazione sugli embrioni per finalità diverse da quelle terapeutiche, legittimano la selezione eugenetica degli embrioni (a non essere trasferito sarà ovviamente l’embrione trovato malato), contrastano con la regola espressa di un impianto di tutti gli embrioni prodotti “unico e contemporaneo”, impongono addirittura il congelamento degli embrioni in un caso diverso da quello consentito, violando così una norma sanzionata penalmente!
Come mai è stato possibile giungere, in così breve tempo, a questi risultati: perché la legge 40 ha permesso questo? Ecco qualche provocazione.

2. NON ERA UN SOGGETTO DI DIRITTO?
Nelle due cause in cui hanno pronunciato i giudici nessuno rappresentava gli interessi degli embrioni prodotti.
Si trattava di cause sostanzialmente fittizie: i centri di fertilità, che formalmente si opponevano alle richieste delle coppie di procedere alla diagnosi sugli embrioni, in realtà avevano un interesse convergente: insieme alla garanzia di non correre rischi nello svolgere pratiche vietate, erano interessate ad un’affermazione esplicita della liceità della diagnosi preimpianto: quanto guadagna un centro per ogni diagnosi genetica preimpianto?

Perché non erano rappresentati gli embrioni? Eppure la legge 40, con il primo articolo salutato come rivoluzionario, “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”: riconosce, quindi, l’embrione come “soggetto” e gli attribuisce “diritti”. E la Costituzione non prevede che “tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti”?
Ebbene: nessuno può agire per tutelare i diritti degli embrioni, né, a quanto pare, i Giudici si pongono il problema se — visto che i loro genitori agiscono contro il loro interesse, chiedendo di sottoporli ad una diagnosi pericolosa, di congelarli contro il dettato della legge, di non dare loro la chanche di nascita mediante il trasferimento — sia opportuno, o necessario, nominare agli embrioni — soggetti di diritto, controinteressati alle domande dei genitori — un curatore speciale che li tuteli.

E allora ammettiamolo: quell’articolo non vale nulla, è una presa in giro.

3. MA LA DIAGNOSI PREIMPIANTO NON ERA VIETATA?
No: la legge non la vieta espressamente; lo fanno le linee guida del 2004 (che ora la ministra Turco, dopo aver ricevuto gli assist dal Consiglio Superiore di Sanità e dai giudici “costituzionalmente orientati”, provvederà a riformare stabilendo il principio opposto). E ci si chiede: perché?
La tecnica della diagnosi genetica preimpianto era da tempo ampiamente conosciuta; i lavori parlamentari se ne erano occupati; era utilizzata da parte delle coppie con malattie genetiche, così da eliminare tutti gli embrioni ritenuti malati (o utilizzarli per la ricerca).
Il legislatore ha vietato il ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale alle coppie fertili (e, quindi, anche a quelle con problemi genetici), ma si è “dimenticato” di vietare proprio quella tecnica che — si sapeva perfettamente — molti avrebbero voluto continuare ad utilizzare.

Non basta: il Parlamento non si è dimenticato, però, di stabilire il diritto delle coppie ad essere informate “sul numero e sullo stato di salute degli embrioni prodotti”: ma la diagnosi genetica preimpianto non serve proprio a questo (si tratta di un passaggio fondamentale della sentenza di Cagliari)?

4. UN PASSO AVANTI RISPETTO ALLA LEGGE SULL’ABORTO?
La legge non doveva garantire agli embrioni una tutela maggiore rispetto a quella (non) prestata dalla legge 194 sull’aborto?

Ebbene no: i richiami alla 194, che il legislatore del 2004 si è premurato di fare salva per ben due volte, permettono alla legge sull’aborto di influenzare l’applicazione della legge sulla fecondazione artificiale.
Così la salute — anche quella “psichica” — della donna è messa in pericolo dal trasferimento in utero di un embrione che ella teme sia malato e, quindi, non si può imporlo; così la diagnosi preimpianto — invasiva sugli embrioni, alcuni dei quali ne muoiono — non è certo peggiore delle diagnosi prenatali, altrettanto invasive e spesso mortali per il feto: e (dice il giudice di Cagliari) “il diritto vivente non solo ha costantemente affermato la liceità della diagnosi prenatale, nonostante il rischio di aborto spontaneo che la caratterizza, ma ha altresì affermato la responsabilità giuridica del medico che non abbia fornito informazioni, ovvero abbia fornito informazioni errate, circa le condizioni del feto”.
Le diagnosi prenatali — preliminari all’aborto eugenetico — sono ormai obbligatorie!

5. NESSUNO STUPORE.
La legge 40 cercava la quadratura del cerchio: voleva autorizzare una tecnica che da decenni provoca la morte di milioni di embrioni, ne effettua una feroce selezione eugenetica, li utilizza a scopo sperimentale, li considera oggetti, negando loro ogni dignità, e insieme pretendeva di ricondurla entro limiti “ragionevoli”; autorizzando l’accesso alle tecniche solo alle coppie sterili, limitando la produzione degli embrioni, affermando la tutela dei diritti dei pochi embrioni prodotti, imponendo il trasferimento nel grembo della donna di tutti gli embrioni.

È un’operazione impossibile: se già si autorizza la morte legale di decine di migliaia di embrioni all’anno, come stupirsi se altri paletti cadono: le coppie delle due cause erano davvero “sterili” (d’altro canto il Consiglio Superiore di Sanità propone di considerare “funzionalmente sterili” i malati di AIDS, per il fatto che potrebbero generare figlio malati …)? Se la donna rifiuta il trasferimento degli embrioni rischia qualcosa? E ora: è davvero vietata la diagnosi genetica preimpianto? Davvero non si possono più congelare gli embrioni?
Probabilmente non è finita: l’appetito degli sperimentatori è rivolto verso gli embrioni congelati abbandonati: dopo qualche anno saranno davvero ancora vivi o potremo considerarli sostanzialmente morti?
E così, in pochi anni, la legge 40 mostrerà per intero il suo volto: una legge regolatrice di un diritto degli adulti.

Anche di questa legge — come della 194 — si può fare una sola cosa: abrogarla.

Giacomo Rocchi

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